Per opportuna conoscenza, Vi informiamo che l’Impresa Sociale “Con I Bambini”, ha pubblicato il Bando “Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore di minori vittime di maltrattamento”.
Possono presentare progetti gli enti del Terzo Settore (comprese le Cooperative Sociali e i loro Consorzi) cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) che: - abbiano una consolidata esperienza nell’ambito di intervento previsto dal presente Bando; - non abbiano mai svolto attività in contrasto con le finalità del Fondo, - costituiti da almeno cinque anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; - abbiano la sede legale e/o operativa nell’area territoriale di intervento.
I progetti devono essere presentati da un partenariato di almeno 3 soggetti. I partner possono essere, oltre che Enti del Terzo Settore o della scuola, appartenenti ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, delle istituzioni, dell’università, della ricerca e al mondo delle imprese.
Vi informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, recante le indicazioni per l'adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore.
I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale sono:
gli enti di Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, qualora abbiano ricavi o entrate superiori a un milione di euro annuo;
tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigere il bilancio sociale in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali di ciascun singolo ente, nonché del gruppo nel suo complesso;
i Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica.
Facciamo presente che le disposizioni di cui al Decreto del 4 luglio 2019 si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione. Alleghiamo alla presente il Decreto in oggetto.
Nell’informarVi che stiamo predisponendo strumenti operativi che possano agevolare le Cooperative aderenti nella predisposizione del Bilancio Sociale conformemente alla vigente normativa restiamo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento in merito.
Per opportuna conoscenza, Vi trasmettiamo, in allegato, il testo del Bando “#Conciliamo”, emanato il 27.08.2019 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche per la famiglia. Il Bando mette a disposizione delle imprese 74 milioni di euro per progetti di conciliazione famiglia-lavoro. I fondi sono destinati a interventi che promuovano un welfare su misura per le famiglie e per migliorare la qualità della vita di mamme e papà lavoratori. Il bando ha come obiettivi specifici il rilancio demografico, incremento dell’occupazione femminile, riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, sostegno alle famiglie con disabilità, tutela della salute, contrasto all’abbandono degli anziani. Possono partecipare: imprese, società cooperative e soggetti collettivi con almeno 50 lavoratori a tempo indeterminato. Potranno essere finanziate, se meritevoli, anche azioni in corso. L’entità minima dei progetti è di 500.000,00 euro e quella massima di 1.500.000,00 euro.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 15172 del 04.06.2019, si è pronunciata sulla questione relativa all’obbligazione contributiva nel caso di approvazione di uno stato di crisi (art. 6 L. 142/2001) che prevede la riduzione del trattamento retributivo dei soci-lavoratori delle cooperative.
Infatti, la Cassazione, con la predetta sentenza, ha chiarito quale debba essere la base imponibile contributiva in caso di approvazione di un piano di crisi aziendale, cioè se la cooperativa deve adempiere ai propri obblighi contributivi mediante il calcolo dell’imponibile contributivo sulla base delle retribuzioni (ridotte) e effettivamente versate ai soci lavoratori oppure debba comunque rispettare il minimale contributivo stabilito per legge.
In merito, i Giudici della Suprema Corte, rinviando la decisione alla Corte d’Appello competente (che aveva deciso nel senso della derogabilità del c.d. “minimale contributivo”), hanno stabilito che “anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 142/2001, la contribuzione previdenziale deve essere comunque rapportata al c.d. minimale contributivo di cui all’art. 1 del D.L. n. 338/1989, e non ai minori importi concretamente erogati”.