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Si comunica che con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 31 marzo 2021 (link), sono stati stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato.
Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 è stato istituito, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.
Tale intervento si affianca a quello previsto dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49, cosiddetta legge Marcora, prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nelle quali le società finanziarie – partecipate dal Ministero dello sviluppo economico - assumano, ovvero abbiano assunto, delle partecipazioni ai sensi della predetta legge Marcora.
Le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 4 dicembre 2014 sono state sostituite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, che ha istituito un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative.
Il nuovo intervento agevolativo prevede che la procedura di concessione del finanziamento agevolato a favore delle società cooperative continui ad essere gestita dalle società finanziarie partecipate dal Ministero a cui è affidata l’attuazione degli interventi ai sensi della citata legge n. 49/1985, al fine di assicurare al "piano d'impresa" delle società cooperative un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine.
Con decreto direttoriale 31 marzo 2021 sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziative agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie a cui è affidata la gestione dell' intervento.
Modalità di presentazione delle domande
La richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione potranno essere presentate alla società finanziaria partecipata dal Ministero dello sviluppo economico, CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, a partire dal 23 aprile 2021, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Maggiori dettagli sono reperibili a questo link .
Vi informiamo che la Regione Marche con DDPF n. 278 del 12/04/2021 ha emanato un Avviso Pubblico per l’erogazione di Contributi a sostegno del costo del lavoro in imprese colpite dall’emergenza epidemiologica COVID19.
Alleghiamo circolare esplicativa del predetto Avviso.
Alleghiamo ns. cirolare del 02/04/2021 riguardante l'oggetto.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.79 del 01-04-2021 il Dereto Legge n. 44 del 01/04/2021.
Tra le misure previste la riapertura, a partire dal 07.04.2021 e fino al 30/04/2021 dei servizi educativi all'infanzia anche nelle c.d. "zone rosse".
Si allega il testo del Decreto Legge.
UN.I.COOP. - Dipartimento Nazionale Progettazione e Formazione
30 MARZO DALLE 16.00 ALLE 17.00
VIDEO SEMINARIO IN DIRETTA
"Il Decreto Sostegni - d. l. 41/2021"
Il Seminario, in due moduli, si propone di offrire un approfondimento sui temi del Decreto Sostegni e sulle novità da esso introdotte.
Introduce e modera l’Avv. Lorenzo Stura - Direttore Generale UN.I.COOP.
Primo Modulo (h. 16.00): Il nuovo contributo a fondo perduto e gli altri provvedimenti a sostegno delle imprese
Relatrice: Dott.ssa Eleonora Contarino
Secondo Modulo (16.30): Le misure per il lavoro previste dal Decreto Sostegni
Relatore: Dott. Francesco Russo
Link all’Evento: https://mediaeng.zoom.us/j/93416231493?pwd=Y0tZTmNxN2VLMzJ2MHgwL2MyU2tmQT09
ID riunione: 934 1623 1493 - Passcode: 357333
Sarà anche possibile assistere al corso anche tramite la diretta Facebook che verrà trasmessa dalla pagina UN.I.COOP. Lazio alla quale vi consigliamo di cliccare "mi piace" per restare aggiornati anche sulle prossime iniziative : https://www.facebook.com/UnioneCooperativeRegioneLazio/
Si consiglia di accedere al corso qualche minuto prima dell'inizio.
UN.I.COOP. Unione Italiana Cooperative - Dipartimento Nazionale Progettazione e Formazione
Tel: +39 06.44251074 Fax: +39 06.44249995
www.unicoop.it
L'Agenzia delle Entrate, con comunicato del 23.03.2021, ha reso note le modalità per richiedere il Contributo a Fondo Perduto di cui all'art. 1 del D.L. "Sostegni".
Infatti, In attuazione dell’articolo 1 del Decreto legge n. 41, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, definisce le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”.
La procedura è semplice: a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet. L'orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un'apposita comunicazione. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.
Come richiedere il contributo, la procedura web delle Entrate – Il nuovo bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando online un modulo da presentare a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, sempre via web. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.
Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In particolare, in caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.
A chi spetta il contributo – Come indicato dal “Decreto Sostegni”, il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
I requisiti per ottenere il Bonus – I requisiti per avere il bonus sono due. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.
Come si calcola il contributo? – L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 secondo questo schema riassuntivo:
60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.
Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Tuttle le istruzioni e i modelli per la presentazione delle istanze, possono essere reperiti a questo link.
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in merito, Vi informiamo che l’INPS con la circolare in oggetto, ha inteso fornire chiarimenti in merito alla tutela previdenziale dei soci lavoratori autonomi di Cooperativa Artigiana, prevedendone l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma (artigiani).
L’Istituto Previdenziale, a seguito di indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la predetta circolare – ripercorrendo il quadro giuridico del lavoro autonomo in cooperativa - impartisce alle proprie Strutture e articolazioni territoriali istruzioni in merito alla tutela previdenziale del socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana.
A tal fine, l’INPS precisa che per procedere con l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa, la cui natura artigiana è stata riconosciuta dall’Albo delle imprese artigiane, verrà prevista la lavorazione in automatico delle delibere d’iscrizione alla suddetta Gestione inviate dall’Albo delle imprese artigiane.
Si allega il testo della Circolare in oggetto e Ns. circolare in merito.