Con riferimento alle recenti segnalazioni pervenute alla Ns. Associazione in relazione ad indirizzi restrittivi assunti dall’INPS in materia di iscrizione di soci di cooperative di produzione e lavoro alla Gestione Previdenziale Speciale degli artigiani, ci pregiamo di allegare alla presente due importanti provvedimenti emessi dal Tribunale Civile di Lucca (Ordinanza del 13.11.2015 e Ordinanza del 23.12.2015). Tali provvedimenti sono stati emessi a fronte di un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da diversi soci di una Cooperativa di Produzione e Lavoro ai quali l’INPS ha negato l’iscrizione alla Gestione Artigiana non ravvisando le “caratteristiche tipiche dell’impresa artigiana nelle rituali modalità di esercizio dell’attività prestata dal socio in favore della cooperativa”.
I Giudici di prima istanza e di reclamo non hanno condiviso tale impostazione argomentando che la Legge n. 142 del 2001 “fornisce opportunamente gli strumenti per distinguere, tra i soci, coloro che lavorano in regime di subordinazione e quelli che lavorano in regime di autonomia, dal momento che il suo cardine, sconosciuto nell'assetto precedente, è che il socio, all'atto dell'adesione alla cooperativa, o successivamente, instauri un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali, in forma subordinata o autonoma, a cui è applicabile la tutela previdenziale prevista per l'una o per l'altra forma. Dispone infatti la Legge n. 142 del 2001, articolo 4 che , ai fini della contribuzione previdenziale ad assicurativa, si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporto di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6”.